CLASS ACTION DEL COMITATO COMPARTO C5. INCONTRO RINVIATO AL 31 MARZO. L’AMMNISTRAZIONE RICORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONTRO. SENTENZA N. 947/07/2022

CLASS ACTION DEL COMITATO COMPARTO C5. INCONTRO RINVIATO AL 31 MARZO. L’AMMNISTRAZIONE RICORRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONTRO. SENTENZA N. 947/07/2022
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AVV. MIRELLI “IL COMUNE DI GROTTAGLIE SPENDE 3.011,98 EURO PER IMPUGNARE UNA SENTENZA FAVOREVOLE AD UN CONTRIBUENTE DEL COMPARTO C5 PER IL TERRENO EDIFICABILE”

di Vito Nicola Cavallo

Rinviato al prossimo 31 marzo l’incontro con il comitato del comparto C5 presso il teatro Monticello a partire dalle ore 18.00. Saranno presenti Francesco Giuseppe Carucci –consulente del lavoro ed esperto norme e tributi de “Il SOLE 24 ORE” ,l’On. Dario Iaia e Giampiero Mancarelli candidato alle ultime elezioni politiche per il Partito Democratico .

Mentre si scaldano i motori per le primarie del Partito Democratico, che vede in gara le due “anime” del partito, la prima a sostegno del governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini riferimento dei consiglieri comunali del partito, oggi all’opposizione del sindaco D’Alò ed una proveniente dalla maggioranza GROTTAGLIE NEXT che sostiene il sindaco in carica. In merito alla problematica del comparto C5 i sostenitori di Bonaccini hanno da tempo “abbracciato” l’annosa questione dei versamenti dell’IMU da parte dei proprietari dei terreni, proponendo diverse soluzioni per la positiva risoluzione del problema, soluzioni che l’amministrazione ha ritenuto di non condividere.

Ed infatti, la giunta comunale lo scorso 17 febbraio con delibera n. 40 ha deciso  “,affidare incarico per la difesa delle regioni dell’ente innanzi alla corte di giustizia tributaria di Puglia di secondo grado-sentenza n.947 del  del mese di luglio  2022” . La relazione dell’ufficio dettaglia che “con sentenza n. 947 del 21/07/2022, depositata il 17/08/2022, la III Sezione della C.T.P. di Taranto ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla contribuente …OMISSIS… (…OMISSIS…) avverso accertamenti IMU 2017 e TASI 2016 e 2017. La Terza Sezione, nella sentenza de quo afferma che “ la Commissione è chiamata ad affrontare …. il valore da attribuire ai terreni della ricorrente, facenti parte del comparto C5 ed oscillante tra quello di euro 100,70 /mq. attribuito dal Comune di Grottaglie ( e sostanzialmente confermato dall’accertamento tecnico nel giudizio dinanzi al T.A.R. ) e quello stimato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, nella relazione di stima del 26.3.2013 mai recepita dal Comune committente ma anzi da questo avversata in sede giudiziaria. Ebbene, in detto contesto la Commissione ritiene di adeguarsi alla stima dell’ing. …OMISSIS…, già nominato perito in altri giudizi aventi il medesimo oggetto (ovvero fondi del comparto C5 del Comune di Grottaglie) il quale con argomentazioni pertinenti e condivisibili, ha attribuito il valore di euro 49,59 /mq. per l’anno 2015 ed il valore di euro 51.67 /mq. per l’anno 2016, riducendo ad euro 50,00 /mq. il valore dei terreni di proprietà della ricorrente.” La Corte di Giustizia di primo grado, quindi, ha stabilito che il valore della predetta area fabbricabile, ai fini IMU-TASI è pari a € 286.900,00 a fronte di quello fissato dal Comune di € 577.873,98, quantificando il valore al mq. in € 50,00 (pari al 50% di quello individuato dal Comune fissato a €100,70) e condannando il contribuente a pagare l’IMU-TASI calcolata sul minor valore summenzionato. L’Avv. Sannicandro, al quale è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio sulla sentenza, considerato che lo stesso ha già curato la difesa dell’Ente in simili controversie relative ad aree edificabili, ha fatto sapere che, a suo parere, la Sentenza sembrerebbe errata e dovrebbe essere impugnata per varie motivazioni, che di seguito si riportano. In primo luogo, “La riduzione alla metà del valore unitario applicato dal Comune appare immotivata ed eccessiva. Il terreno de quo è edificabile, seppur necessiti di piano attuativo, allo stato non ancora approvato” …; inoltre “…il Collegio di primo grado ha preso in esame la stima dell’Agenzia delle Entrate del 2013, la c.t.u. disposta dal Tar Lecce redatta dal geom. …OMISSIS… e depositata il 30/4/2019 e quella disposta dalla Ctp Taranto e svolta dall’ing. …OMISSIS…; ha scartato le prime due, dando credito alla terza ed adeguandosi così al valore in essa fissato di € 50,00… L’ESCLUSIONE DELLA STIMA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2013 APPARE LEGITTIMA in quanto entrambe le succitate cc.tt.uu., l’hanno smentita… CIÒ CHE INVECE NON APPARE LEGITTIMA È L’ESCLUSIONE DELLA CTU DISPOSTA DAL TAR LECCE…. Opportunamente l’avv. Sannicandro rileva che “La C.T.P. di Taranto, infatti, nella sentenza in oggetto afferma apoditticamente: “la Commissione ritiene di adeguarsi alla stima dell’ing. …OMISSIS…” senza aggiungere null’altro. IN MANCANZA DI ESPRESSA MOTIVAZIONE SUL PUNTO, IL COLLEGIO GIUDICANTE DOVEVA EFFETTUARE UNA MEDIA ARITMETICA TRA I VALORI INDIVIDUATI DALLE DUE CC.TT.UU”.

Abbiamo chiesto un parere sulla delibera all’Avvocato Michele Mirelli che dichiara in merito “Il Comune di Grottaglie spende 3.011,98 euro per impugnare una Sentenza favorevole ad un contribuente del comparto C5 pur sapendo che il terreno per stessa ammissione del Comune, è scritto in delibera il terreno de quo è edificabile, seppur necessiti di piano attuativo, allo stato non ancora approvato”. In sintesi io Comune non lo approvo, non lo rendo esecutivo e continuo a spremerti come un limone affamandoti e portandoti praticamente in disgrazia economica. Complimenti per tale operazione, spendono pure 3.011,98 euro delle casse del Comune per spese legali. Giudicate Voi! Vi è da piangere per la disperazione di un centinaio di contribuenti, nostri concittadini “

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VITO NICOLA CAVALLO

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