PISTA CICLABILE DI VIA MESSAPIA DI GROTTAGLIE (TA). L’INCHIESTA GIORNALISTICA DI ARTE’STV, CHE HA INTERPELLATO UN ESPERTO IN MATERIA E CHIESTO IL PARERE. LA PISTA NON SAREBBE CONFORME AL D. M.557/99. INTERPELLO AL SINDACO. Parte Seconda/2

M.557/99.” I PERCORSI CICLABILI SU CARREGGIATA STRADALE, CON I VEICOLI A MOTORE, SONO LA TIPOLOGIA A MAGGIORE RISCHIO PER I CICLISTI”
di Vito Nicola Cavallo
Dunque approfondiamo nei dettagli la normativa vigente che regola la realizzazione delle piste ciclabile con il DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557 (pubblicato nella G.U. solo il 26.09.2000). ”Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE.
Gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità: obiettivi che devono essere perseguiti in maniera organica, valutando di volta in volta le strategie e le proposte che meglio rispondono agli stessi. (Art. 2). Finalità e criteri di progettazione 1. Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile sono:…favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all’uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica…puntare all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull’origine e la destinazione dell’utenza ciclistica;…valutare la redditività dell’investimento con riferimento all’utenza reale e potenziale ed in relazione all’obiettivo di ridurre il rischio d’incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; ..verificare l’oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell’utenza, secondo le diverse fasce d’età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.
Il Piano Urbano del Traffico PUT dovrebbe comunque procedere ad una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di trasporto;…i progetti degli itinerari ciclabili, in particolare… devono considerare e prevedere adeguate SOLUZIONI PER FAVORIRE LA SICUREZZA DELLA MOBILITA CICLISTICA NEI PUNTI DI MAGGIOR CONFLITTO CON I PEDONI E I VEICOLI A MOTORE (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.). (Art. 4.)… Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi: a) nelle opere di piattaforma stradale: LA REGOLARITÀ DELLE SUPERFICI CICLABILI, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, LE OPERE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE ANCHE CON EVENTUALI GRIGLIE, purchè quest’ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, ecc.; b) NELLA SEGNALETICA STRADALE: OLTRE AI TRADIZIONALI CARTELLI (SEGNALETICA VERTICALE), LE STRISCE (SEGNALETICA ORIZZONTALE) E GLI IMPIANTI SEMAFORICI, LE INDICAZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI CICLABILI, LE COLONNINE LUMINOSE ALLE TESTATE DEGLI ELEMENTI SPARTITRAFFICO FISICAMENTE INVALICABILI, I DELINEATORI DI CORSIA, ecc.;
c) NELL’ILLUMINAZIONE STRADALE: GLI IMPIANTI SPECIALI PER LA VISUALIZZAZIONE NOTTURNA DEGLI ATTRAVERSAMENTI A RASO, CHE DEVONO TENER CONTO DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN MODO DA EVITARE ZONE D’OMBRA, ecc.; d) nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi e, specialmente sulle piste ad utilizzazione turistica, panchine e zone d’ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile ogni 5 km di pista, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, ecc.
I PERCORSI CICLABILI SU CARREGGIATA STRADALE, IN PROMISCUO CON I VEICOLI A MOTORE, RAPPRESENTANO LA TIPOLOGIA DI ITINERARI A MAGGIORE RISCHIO PER L’UTENZA CICLISTICA e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, RALLENTATORI DI VELOCITÀ – IN PARTICOLARE DEL TIPO AD EFFETTO OTTICO E CON
ESCLUSIONE DEI DOSSI – ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell’elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore. Al fine di garantire nel tempo l’accessibilità degli itinerari e la sicurezza della circolazione, LE PISTE ED I PERCORSI PROMISCUI DEVONO ESSERE COSTANTEMENTE OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
(Art. 5). Fattibilità tecnico-economica. E’ opportuno, specialmente per finanziamenti e contributi esterni concessi all’ente proprietario dell’itinerario ciclabile, che il relativo progetto sia corredato da analisi di fattibilità tecnico-economica.…In mancanza di metodi di analisi più approfonditi, si può assumere quale indicatore della redditività dell’investimento il rapporto “lire investite/ciclisti x km”, riferito almeno ai primi due anni di entrata in esercizio dell’itinerario.
Ferme restando le limitazioni valide per tutti i veicoli, comprese quelle inerenti a particolari zone di aree urbane (ad esempio zone con limite di velocità di 30 km/h), specifiche limitazioni di velocità, per singoli tronchi di piste ciclabili, dovranno essere adottate in tutti quei casi in cui le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato possono indurre situazioni di pericolo per i ciclisti, specialmente se sia risultato impossibile rispettare i criteri e gli standards progettuali precedentemente indicati (per strettoie, curve a raggio minimo precedute da livellette in discesa, ecc.).( Art. 9)Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati con le stesse modalità degli attraversamenti pedonali, tenendo conto di comportamenti dell’utenza analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall’utenza ciclistica (ad esempio per la larghezza delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi). Ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 122 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica all’inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. LE PISTE CICLABILI DEVONO ESSERE PROVVISTE DI APPOSITI SIMBOLI E SCRITTE ORIZZONTALI CHE NE DISTINGUANO L’USO SPECIALISTICO, anche se la pavimentazione delle stesse e’ contraddistinta nel colore da quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore ed ai pedoni.
Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. (Art.11) Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall’individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze legate allo sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale, specialmente dei pedoni. L’individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori di traffico sia ai nodi di interscambio modale. 2. NEI NUOVI PARCHEGGI PER AUTOVETTURE UBICATI IN CONTIGUITÀ ALLE PISTE CICLABILI, DEBBONO ESSERE PREVISTE SUPERFICI ADEGUATE DA DESTINARE ALLA SOSTA DEI VELOCIPEDI. (Art. 12) SULLE PISTE CICLABILI DEVE ESSERE CURATA AL MASSIMO LA REGOLARITÀ DELLE SUPERFICI PER GARANTIRE CONDIZIONI DI AGEVOLE TRANSITO AI CICLISTI, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti. 2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all’asse delle piste stesse, nè con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.”