COMPARTO C5. L’AVVOCATO MICHELE MIRELLI “LANCIA” UN “ASSIST “AL SINDACO PER LA RISOLUZIONE DEL “CASUS BELLI”. ESCLUSIVA ARTES’TV SULL’INVIO DI UNA NOTA AL SINDACO. prima parte /2

COMPARTO C5. L’AVVOCATO MICHELE MIRELLI “LANCIA” UN “ASSIST “AL SINDACO PER LA RISOLUZIONE DEL “CASUS BELLI”. ESCLUSIVA ARTES’TV SULL’INVIO DI UNA NOTA AL SINDACO. prima parte /2
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LA SOLUZIONE: LE NORME TECNICE D’ATTUAZIONE DELLE C.D. “TAVOLE SOSTITUTIVE DI DETTAGLIO” (DA TAV. 27A A TAV. 38F), DA DECENNI NEGLI ARMADI DEL COMUNE.

di Vito Nicola Cavallo

Il decano degli Avvocati grottagliesi, Michele Mirelli, che da tempo si batte “come un leone” per affermare le ragioni di decine di grottagliesi, avverso le richieste IMU su terreni edificabili compresi nel Comparto edificatori C5 di via Padre Ignazio D’Amuri. L’Avvocato Michele Mirelli rilancia al sindaco Avvocato Ciro D’Alò un “assist” ricevuto a suo volta dalle cronache di Artes’Tv. Infatti ricordiamo che abbiamo spiegato nel tempo che, per le ZONE OMOGENEE C DI ESPANSIONE il consiglio comunale con  delibera  n. 277/87 e 74/88 ( approvato nel 1998) approvò anche le c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da Tav. 27A a Tav. 38F),  ed al riguardo  il comitato urbanistico regionale  nell’adunanza del  12/02/98 (parere n. 19/98) stabilì che “con riferimento alle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da Tav. 27A a Tav. 38F), le stesse hanno valore puramente indicativo, potendo avere valore cogente le previsioni contenute in dette tavole solo se confermate con apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.) e compatibilmente con le prescrizioni del presente parere.

Resta inteso che per quanto riguarda le zone residenziali omogenee C e per i comparti X, I, e IX, dovrà essere meglio precisata la normativa generale e ciò in riferimento ai parametri urbanistici e edilizi, ai fini dell’attuazione delle stesse zone in alternativa a quanto previsto nelle tavole sostitutive di dettaglio. ”E’ in questa prescrizione la risoluzione della vexata quaestio, tradotto significa che, nel confermare l’edificabilità delle zone omogenee C ( già edificabili dagli anni ’70), certifica che il comune ha redatto i progetti per edificare tali zone, detti piani Particolareggiati, contenute nelle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da Tav. 27A a Tav. 38F), ritenendole “valore puramente indicativo” e che le stesse potranno essere “cogenti” , previa approvazione da parte del consiglio comunale di  “apposito strumento attuativo (P.P. e/o P.L.)”, intendendo per P.L- piano di lottizzazione, piano urbanistico proposto dai proprietari dei terreni edificabili , in caso d’inerzia della pubblica amministrazione a cui compete la redazione del piano particolareggiato.

Quindi le aree oggetto di contenzioso sono sempre state giuridicamente caratterizzate come aree edificabili e non già agricole, fatto questo confermato dal fatto che, in fase di adozione del “nuovo “ piano regolatore i proprietari non risultano aver prodotto opposizione allo stesso strumento urbanistico di pianificazione. Il sub-comparto, sia chiaro, è un “aiutino” ad eseguire la realizzazione del piano particolareggiato o di lottizzazione, piani che rimangono “piani quadro” entro cui obbligatoriamente deve districarsi l’eventuale e non indispensabile sub-comparto, confermato il fatto che i piani di lottizzazione e particolareggiati hanno validità esecutiva pari a 10 anni rinnovabili dall’amministrazione comunale. Il valore venale delle aree edificabili, come si determina, tenendo conto della soggettività della stima, che non prescindere dal metodo comparatico con le compravendite poste in essere nel recente passato, no già con i valori notarili, ma con quelli reali di mercato. Elemento imprescindibile è che l’IMU da versare in Italia deve essere condizionata dall’obbligo della parità impositiva sui beni immobili, siano essi fabbricati che arre edificabili, In sostanza risulta che le aliquote deliberate dal Comune per il calcolo delle somme dovute in relazione alle cifre di valutazione dei beni, risultano illogiche e non coerenti con il dettato costituzionalità, in merito alla proporzionalità ed equità per tutti i cittadini contribuenti.

Come già riportato i proprietari possono “imporre” all’amministrazione e quindi al consiglio comunale l’esecutività delle c.d. “tavole sostitutive di dettaglio” (da Tav. 27A a Tav. 38F) in dotazione del piano regolatore urbanistico vigente. Da diversi anni sono in corso contenziosi da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei proprietari dei comparti edificatori di nuova espansione edificatoria, ed in particolare si “dibatte” sul valore venale delle aree oggetto di tassazione IMU. Chiaramente, i proprietari ritengono elevate le pretese dell’amministrazione, di contro la stessa, ritiene il contributo richiesto giusto ed idoneo in fregio delle normative vigenti. Questo contenzioso ha determinato a caso di diversi proprietari, pignoramento di pensioni e redditi similari, per l’amministrazione un oneroso esborso di spese legali, per sostenere le proprie ragioni. La storia urbanistica della città delle ceramiche riteniamo possa chiarire la reale situazione dei fatti, affermando subito, come spiegheremo di seguito, i sub-comparti edificatori, anelati da più parti e sostenuti da esperti della materia urbanistica, non sono la risoluzione del problema.

A seguito di tanto, in esclusiva per Artes’Tv l’Avvocato Mirelli a breve notificare all’amministrazione D’Alò la nota di seguito riportata, che il legale farà sottoscrivere ai suoi assistiti, proprietari dei terreni del Comparto C5, e scrive Mirelli” AL SINDACO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE-AL CONSIGLIO COMUNALE-ALLA GIUNTA MUNICIPALE-AL DIRIGENTE S.U.E.

OGGETTO: Comparto C5-PRG vigente. Richiesta di valutazione di fattibilità urbanistica del preliminare di piano di lottizzazione-comparto (C5) ai sensi degli art. 15 ed art. 5, lett h – L. R. n.6/79, mod-integr. con LL. RR. n. 66/79 e n. 56/1980.

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VITO NICOLA CAVALLO

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